Energia elettrica in condominio: IVA al 22% (piena) per le parti comuni

Agenzia delle Entrate: non è applicabile l’aliquota del 10% alle somministrazioni di energia destinata ai servizi comuni, quali illuminazione delle scale, ascensori, cancello elettrico, citofoni, ecc., nel caso in cui il condominio abbia natura prevalentemente residenziale

Non c’è scorciatoia né ‘sconto’ sull’Iva per l’energia elettrica destinata alle parti comuni dell’edificio condominiale (illuminazione delle scale, ascensori, cancello elettrico, citofoni, ecc., nel caso in cui il condominio abbia natura prevalentemente residenziale) perché non c’è residenzialità: la fornitura sconta l’imposta piena, con l’aliquota ordinaria del 22%. Non è applicabile, infatti, l’agevolazione prevista al punto 103 della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72 per l’energia elettrica per uso domestico.

Il requisito della residenzialità e l’uso domestico

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in un recente interpello (n.3/2018 del 4 dicembre), che ha escluso in ogni caso la riduzione, anche nel caso in cui il condominio sia costituito esclusivamente da abitazioni. Perché? “L’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione“, viene precisato nel documento.

In pratica, l’energia elettrica impiegata nelle parti comuni del condominio “è diversa” da quella impiegata nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, requisito non soddisfatto nel caso della corrente elettrica fornita per il funzionamento delle parti comuni degli edifici condominiali, impiegata quindi esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione. Nelle parti comuni non ci si abita, pertanto non si può parlare di uso domestico.

Il rischio, altrimenti, è che il condominio possa includere nelle agevolazioni per le parti comuni prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, ad esempio locazione del campo da tennis, di parti comuni a uso commerciale o per fini pubblicitari.

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