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Si può aprire una nuova finestra in condominio?

19 Luglio 2018
Si può aprire una nuova finestra in condominio?

> Diritto e Fisco Pubblicato il 19 Luglio 2018

Quali permessi e autorizzazioni servono per creare una nuova finestra in un appartamento bucando il muro dell’edificio condominiale?

La tua casa è buia. A differenza delle altre dello stesso edificio ha un solo balcone e le finestre sono piuttosto piccole. Hai parlato con un ingegnere il quale ti ha suggerito di aprire una nuova finestra. Si tratterebbe cioè di rompere una parte della facciata dell’edificio e di creare una ulteriore apertura che affacci sul cortile comune. Non c’è altra via per dare aria e luce all’immobile. «Rompere i muri del palazzo?» hai reagito incredulo. L’opera ti sembra infatti impossibile, sia per via dei pregiudizi che potrebbe arrecare allo stabile (pregiudizi non solo di tipo estetico, ma anche per il rischio di possibili crolli), sia per le contestazioni che gli altri condomini solleverebbero immediatamente. Verresti accusato di aver rovinato l’estetica del palazzo e, probabilmente, condannato a risarcire i danni e a ripristinare il muro per come era prima, spesa che certo non puoi permetterti. L’ingegnere, invece, sembra convinto del fatto suo e sostiene che l’intervento sia del tutto lecito, consentito dal codice civile e dalle aule dei tribunali. È davvero così? Si può aprire una nuova finestra in condominio? Guarda caso, la stessa situazione è stata di recente decisa dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto, in proposito, i giudici supremi.

Cosa si può fare sul muro del palazzo?

I muri perimetrali dell’edificio, ossia quelle che comunemente vengono dette “facciate”, sono parti comuni del condominio. Significa che appartengono a tutti i condomini, nessuno escluso. Non si tratta di una proprietà virtuale, ma effettiva; il che implica che ciascuno la può usare e sfruttare a proprio piacimento a condizione però che non ne modifichi la destinazione e non comprometta la stabilità o l’estetica del palazzo.

Il codice civile [2], proprio in merito all’utilizzo delle parti comuni del condominio, stabilisce il seguente principio: «Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».

Questo diritto implica che ciascun condomino può aprire porte e finestre sul muro condominiale per rendere più arieggiato e luminoso il proprio appartamento. È suo diritto farlo. E siccome parliamo di un diritto soggettivo, non lo si può subordinare al previo consenso dell’assemblea. In altre parole, gli altri condomini non sono tenuti a dare una preventiva autorizzazione. Tutto ciò che è richiesto dalla legge è di comunicare l’avvio dei lavori all’amministratore il quale dovrà, a sua volta, informare di ciò all’assemblea alla prima riunione utile.

Leggi anche Come aprire una finestra o una seconda porta in casa.

In ogni caso chi intende aprire una finestra sul muro del palazzo deve rispettare i limiti che qui di seguito elencheremo.

Decoro architettonico

Come anticipato, il condomino che intende aprire una finestra in condominio deve rispettare il decoro architettonico, ossia le linee dell’edificio impresse dal costruttore. Ma se l’immobile ha perso pregio nel tempo per via di altre modifiche già apportate dai proprietari, è più facile effettuare ulteriori interventi. In questo senso, può essere determinante la scelta della facciata su cui realizzare la nuova apertura. Una finestra che rompe la simmetria delle altre può essere un pugno nell’occhio se realizzata sulla facciata principale, quella che dà “fronte strada”, mentre può essere meno visibile se invece si apre su una parete laterale dell’edificio o sulla corte interna, visibile solo ai condomini.

Stabilità del fabbricato

In secondo luogo la nuova finestra non deve costituire un pericolo per la stabilità dell’immobile. In questo avrà particolare peso il progetto presentato dal tecnico addetto ai lavori [2] che potrà rassicurare gli altri condomini sulla bontà dell’opera.

In ultimo abbiamo chiarito che condizione per sfruttare la “cosa comune” è non modificarne la destinazione d’uso. Non c’è dubbio però che la facciata dell’edificio nasca proprio con la funzione di proteggere gli appartamenti e, nello stesso tempo, di dare loro aria e luce tramite l’apertura di balconi e finestre. Per cui un nuovo affaccio non costituisce certo una modifica rilevante. Siamo quindi nell’ambito del perimetro concesso dal codice civile.

Permessi del Comune

Secondo il testo unico sull’edilizia, le aperture di una finestra, portafinestra o lucernario sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività SCIA. Non è più richiesto il permesso di costruire quando non viene modificata la sagoma dell’edificio.

Nei casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, prima di dare inizio ai lavori occorre ottenere il nulla osta dagli organi preposti (sovrintendenza o altro ente competente). La SCIA, infatti, non sostituisce questi atti autorizzativi. Si richiede quindi un parere preventivo.

Distanze regolamentari

Non ci sono limiti in merito alle distanze tra costruzioni. Per cui non si può lamentare il vicino che abita di fronte per il fatto che il dirimpettaio sta aprendo una nuova veduta sulla sua proprietà: il condomino – ribadisce la Cassazione – può, all’interno di un cortile comune, realizzare l’apertura di finestre perché rientra nei suoi legittimi poteri dal momento che una cosa è la regolamentazione generale sulle distanze, altra la normativa civile. La regolamentazione generale sulle distanze si applica tra i condomini di un edificio solo se «compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità». Pertanto è legittima l’opera realizzata «senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale».

L’apertura di finestre o «la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune», in particolare, rientra nei «poteri spettanti ai condomini tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti ben sono fruibili a tale scopo dai condomini cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva».